Luce
Imposte e agevolazioni
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
- Accisa
- Imposta sul Valore Aggiunto - IVA
ACCISA
USI DOMESTICI
Forniture per abitazione di residenza anagrafica ("prima casa"):
Tipologie |
Aliquota €/KWh |
Forniture fino a 3 kW Consumi fino a 150 KWh/mese Consumi oltre 150 KWh/mese
Forniture oltre a 3 kW |
0 0,0227 0,0227
|
Forniture per non residenti ("seconde case"):
Tipologie |
Aliquota €/KWh |
Qualsiasi livello di consumo e potenza |
0,0227 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Tipologie |
Aliquota €/KWh |
Qualsiasi livello di consumo |
0,0125 |
ALTRI USI
Tipologie |
Aliquota €/KWh |
|
Forniture fino a 1.200.000 KWh/mese Primi 200.000 KWh nel mese Oltre 200.000 KWh nel mese
Forniture oltre a 1.200.000 KWh/mese Primi 200.000 KWh nel mese Oltre 200.000 KWh nel mese |
0,0125 0,0075
0,0125 4.820 € in misura fissa
|
|
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esclusi ed esenti da accisa.
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moduloIVA L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applicazione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte III al n. 103:
USI DOMESTICI 10%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 22%
ALTRI USI 10% se compresi in queste casistiche:
- imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento);
- imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
- soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)
- soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
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moduloALTRI USI 22% tutte le attività non sopra elencate.
Casi di esenzione dall'IVA L'energia elettrica è esente dall'applicazione dell'IVA quando è destinata ad essere fornito ai seguenti soggetti: nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri delle stesse; alle forze armate di qualsiasi stato (esclusa l'Italia) che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico (N.A.T.O.) per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa l'esenzione iva.
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moduloMaggiori informazioni > Sezione Imposte sito
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